TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE
Leo.Mac Consolidamenti Srl mette a disposizione dei clienti un proprio tecnico specializzato in grado di preparare e presentare la documentazione tecnica necessaria per la detrazione fiscale.
Di seguito sono riportati tutti i dettagli sulla detrazione fiscale prevista per i lavori di consolidamento delle fondazioni e dei terreni mediante resine espandenti rientranti nella normativa che regolamenta i lavori di ristrutturazione edilizia. Per tutti i casi di crepe nei muri, lesioni alle pareti, sui muri interni e sui muri esterni, cedimento, abbassamento ed inclinazione della pavimentazione è possibile recuperare il 50% delle spese sostenute.
SCHEDA INFORMATIVA
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 50%.
Attenzione: il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013 e la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla GU del 3 agosto 2013) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ ( A per i forni), e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
CONDIZIONI PER CHIEDERE LA DETRAZIONE
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012)
- la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione
La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni.
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione spetta, inoltre, per:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
- l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
- le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
Attenzione: Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione del 50% , a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
A CHI SPETTA
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
COME E QUANDO
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 – pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
NORMATIVA
Articolo 16 bis del Testo unico delle imposte dirette 917/1986 – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Articolo 7 del Dl n. 70 del 13 maggio 2011 Semplificazioni fiscali
Articolo 11 del Dl 83/2012 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Articolo 16 del Dl 63/2013 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria
Provvedimento del 17/03/2006 – Approvazione del modello di comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d’imposta ai fini Irpef, previsto dall’articolo 1 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n° 70 del 24/03/2006)
Provvedimento del 02/11/11 – Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7 , comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n° 70 (Pubblicato il 03/11/11)
PRASSI
Risoluzione n. 55 del 07/06/12 – Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% – Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto – Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010 (Pubblicata il 07/06/12)
Il problema delle lesioni sui muri interni ed esterni, le crepe sui muri, il cedimento della fondazione, sono tutte conseguenze di un cedimento del terreno sottostante la fondazione od un cedimento delle fondamenta stesse. Questo problema si verifica maggiormente nella stagione secca, quando, l’acqua che occupa parte del volume del terreno si asciuga e lascia vuoti nel terreno i quali vengono compattati dal peso dell’edificio e ciò provoca un abbassamento della fondazione che a sua volta da origine a crepe nei muri e lesioni alle pareti. In questo caso risulta inutile coprire semplicemente le crepe. L’unica soluzione possibile è quella di consolidare le fondazioni ed il terreno di sedime.
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